Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA - COLORI SOCIALI

É costituita un’Associazione sportiva con la denominazione “SOCIETÀ CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA” con sede in Como V.le Puecher n. 6. Scopo dell’Associazione è la pratica e lo sviluppo del canottaggio. L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata. I colori sociali sono il bianco ed il nero. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.).

Art. 2 - SOCI

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari

b) Soci Benemeriti

c) Soci Ordinari

d) Soci Vogatori

a) Sono Soci Onorari coloro che, per speciali meriti acquisiti nell’esercizio sportivo del canottaggio, sono dichiarati tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

b) Sono Soci Benemeriti coloro che, per aver conseguito particolari benemerenze nella vita sociale del sodalizio, sono dichiarati tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

c) Sono Soci Ordinari coloro che intendono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

d) Sono Soci Vogatori coloro che, per delibera del Consiglio Direttivo, sono scelti per dedicarsi all’attività agonistica in difesa dei colori sociali.

In relazione all’età sono suddivisi in conformità alle categorie stabilite dalla F.I.C. Il rapporto associativo è unico per tutte le categorie di soci. é esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori di età hanno il diritto di voto nelle Assemblee sociali, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, e pertanto anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 3 - MODALITÀ ASSOCIATIVE

Possono far parte dell’Associazione tutte quelle persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ed accettino lo Statuto ed i Regolamenti. L’ammissione all’Associazione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato corredata da tutti i dati richiesti e controfirmata da almeno due Soci che abbiano raggiunto la maggiore età. La deliberazione di ammissione può essere assunta solo dopo che sia stata data notizia della domanda, mediante avviso affisso all’Albo sociale, almeno per 10 giorni. Il Consiglio Direttivo potrà respingere la domanda di ammissione insindacabilmente, senza essere tenuto a verbalizzare i motivi della propria decisione. La deliberazione di ammissione è sottoposta inoltre alla condizione del pagamento da parte dell’interessato della quota associativa stabilita dall’Assemblea, nel termine di quindici giorni dalla notizia della deliberazione stessa.

Art. 4 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di: - fregiarsi del distintivo sociale; - assistere alle Assemblee sociali; - frequentare la sede sociale; - utilizzare i beni ed i servizi sociali in base ai Regolamenti interni di cui all’Art. 18.

Art. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

Con l’iscrizione all’Associazione i Soci accettano e si obbligano alla rigorosa osservanza ad ogni effetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti di cui all’Art. 18, nonché delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio cessa, oltre che per morte, per recesso o per il provvedimento disciplinare di esclusione di cui all’Art. 20. Il Socio che intende recedere deve farlo mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La comunicazione pervenuta presso la sede sociale successivamente al 20 marzo non esonera tuttavia il Socio dal pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento di una quota quei Soci che, obbligati ad onorare impegni militari, civili o di lavoro siano assenti e perciò impossibilitati a frequentare la sede per almeno un anno. Per ottenere l’esenzione i Soci interessati devono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo e provare i loro impegni e la loro impossibilità alla frequenza. In qualsiasi ipotesi di cessazione dalla qualità di Socio, questo non può ripetere le quote versate ne ha alcun diritto sul fondo comune o patrimonio dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE - DURATA - COMPENSI

Gli organi dell’Associazione sono - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri durano in carica per un periodo di quattro anni corrispondente al quadriennio olimpico. I loro membri sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Associazione nell’esercizio del loro mandato. In via eccezionale il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’erogazione di particolari emolumenti in favore di taluni componenti che prestino la loro opera a favore della società in mansioni comportanti un impegno giornaliero e continuativo.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI: SOVRANITÀ - CONVOCAZIONE

L’Assemblea dei Soci è sovrana. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede sociale almeno una volta all’anno, entro fine febbraio, per l’approvazione dei bilanci. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi il diritto al voto o su richiesta del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’Art. 17. In questi due ultimi casi, se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere disposta direttamente dal Collegio dei Probiviri. L’Assemblea per l’elezione degli organi dell’Associazione deve essere convocata nel mese di novembre dell’anno olimpico, fatto salvo il caso di cui all’ultimo comma dell’Art. 14. Gli organi associativi eletti entrano in carica a partire dal 1¡ gennaio successivo. Il rendiconto economico e finanziario dell’anno olimpico viene predisposto e presentato all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione a cura degli organi associativi in carica nell’anno medesimo. L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso da affiggersi all’Albo sociale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e l’elenco delle materie da trattare, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI: ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria: - approva il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente; - approva il preventivo dell’esercizio in corso; - determina l’ammontare delle quote associative nonché gli eventuali contributi straordinari; - elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per il quadriennio olimpico successivo; - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto; - delibera altresì sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno anche su richiesta sottoscritta da almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto; - delibera infine sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l’Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea si intende automaticamente costituita in seconda convocazione trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti, presenti o rappresentati all’Assemblea, sempre che il numero di questi rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati aventi diritto al voto. Per deliberare la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento dell’Associazione e la modifica delle norme del presente articolo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di voto tutti i Soci di qualunque categoria che abbiano raggiunto la maggiore età, siano in regola con il pagamento delle quote associative e non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione divenuti definitivi. Ogni Socio ha diritto ad un voto secondo il principio di cui all’Art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non hanno diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun Socio non può ricevere più di una delega. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e i dipendenti dell’Associazione non possono ricevere deleghe.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Assemblea elegge i propri Presidente e Segretario. Inoltre, per le votazioni per il rinnovo delle cariche e per le altre votazioni a schede segrete, elegge due Scrutatori. Il Presidente e gli Scrutatori devono essere scelti fra Soci che non ricoprano cariche sociali. L’assistenza del Segretario non è necessaria per l’Assemblea straordinaria in quanto per questa il verbale deve essere redatto con l’assistenza di un notaio. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere esposte all’Albo sociale entro il quinto giorno successivo e per la durata di quindici giorni.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Per l’elezione alle cariche sociali viene predisposta una unica lista per ciascun organo da eleggere compilata in ordine alfabetico a cura del Consiglio Direttivo uscente o, in difetto, dal Collegio dei Probiviri, comprendente tutti i nominativi dei Soci che, dichiarandosi disponibili a ricoprire la carica, ne abbiano fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo uscente entro le ore 21 del quinto giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Ogni Socio in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può candidarsi per un solo organo sociale. Le preferenze da esprimere dovranno essere al massimo tante quanti sono i componenti dell’organo sociale da eleggere; le schede con un numero maggiore dovranno ritenersi nulle. Risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. Risulterà eletto Presidente del Collegio dei Revisori il candidato iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili o, fra più iscritti all’Albo, quello che avrà riportato il maggior numero di preferenze. Risulterà eletto Presidente del Collegio dei Probiviri l’eletto con maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevarrà il candidato con maggior anzianità sociale. Se nel corso del periodo di permanenza in carica degli organi sociali venissero a mancare uno o più membri, questi verranno sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo con quei candidati che hanno ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello degli eletti da sostituire. I membri subentranti scadono dal mandato contemporaneamente alla scadenza dell’organo sociale. Il limite massimo delle sostituzioni è della metà del numero dei componenti di ciascun organo sociale diminuito di uno: oltre detto limite dovrà essere convocata l’Assemblea per il rinnovo totale dell’organo che durerà solo fino alla scadenza originariamente prevista.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto. Al Consiglio Direttivo compete l’organizzazione e la direzione della vita sociale e dell’attività sportiva. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Tesoriere e il Segretario: detti cinque componenti costituiscono il Comitato Esecutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni relative ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, all’emanazione e alle modifiche dei Regolamenti interni, alla formazione dei bilanci e alla convocazione dell’Assemblea. Non possono altresì essere delegate le facoltà conferite al Consiglio di attribuire annualmente, per motivi onorari, il diritto di frequentare la sede e di utilizzare i beni e i servizi sociali gratuitamente a particolari personalità nel campo dello sport, nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione, nonché di esonerare i Soci Benemeriti, i Soci Onorari e i Soci Vogatori dal pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente almeno ogni due mesi, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni consiliari è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o dal Vice-Presidente più anziano o, in caso di mancanza di entrambi, dall’altro Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano presente. L’anzianità è determinata dalla priorità di data nell’appartenenza all’Associazione. In caso di parità sarà presa in considerazione l’età. Quando un componente del Consiglio Direttivo risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute in un anno deve essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera dello stesso Consiglio. I verbali delle riunioni devono essere trascritti in un apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà dare notizia delle proprie deliberazioni mediante affissione all’Albo sociale, per 10 giorni, di un estratto del verbale. Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri e, per la validità delle sue deliberazioni, è sufficiente la maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri eletti dall’Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto. Almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. I Revisori hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e devono partecipare alle Assemblee.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri eletti dall’Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto. Il Collegio dei Probiviri, oltre a quanto previsto dall’Art. 20 del presente Statuto, decide senza formalità sui ricorsi che ciascun Socio può presentare circa pretese violazioni delle norme statutarie da parte degli Organi Sociali. Il Collegio dei Probiviri decide altresì sui contrasti che dovessero insorgere tra gli Organi Sociali, ovvero tra questi ed i Soci, comunque relativi all’attività sociale. Qualora ne ravvisi la necessità il Collegio dei Probiviri, all’unanimità, può chiedere al Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di provvedervi, la convocazione dell’Assemblea sull’ordine del giorno che lo stesso Collegio dei Probiviri indicherà.

Art. 18 - REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo ha il potere di emanare o modificare i Regolamenti interni per stabilire le modalità ed i limiti di uso della sede sociale, nonché dei beni e dei servizi sociali, e per fissare le tariffe di determinate utilizzazioni di particolari servizi. I Regolamenti e le relative modifiche decadono se non ottengono l’approvazione della prima Assemblea ordinaria successiva.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei casi previsti dalla legge, i Soci hanno l’obbligo, nascente con l’iscrizione all’Associazione, di adire il Collegio dei Probiviri per tutte le controversie di carattere tecnico, organizzativo, disciplinare ed economico che insorgessero tra loro ed organi ed uffici sociali in relazione all’attività svolta o da svolgere nell’ambito dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri giudica quale amichevole compositore senza formalità di procedura fatto salvo il principio del contraddittorio.

Art. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che non osservi taluno degli obblighi previsti dall’Art. 5 o che comunque commetta azioni, nel comportamento, all’interno o all’esterno dell’Associazione, contrarie all’interesse o alla reputazione dell’Associazione, può essere punito con uno dei seguenti provvedimenti disciplinari a seconda della gravità della violazione. 1) Richiamo scritto. 2) Sospensione dall’Associazione per un periodo massimo di tre mesi. 3) Esclusione dall’Associazione. L’esclusione deve essere disposta altresì nei confronti del Socio che, essendo moroso da almeno tre mesi nel pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo dovute all’Associazione, non provvede al pagamento di tali somme entro un mese dalla data di spedizione della formale richiesta di pagamento indirizzatagli dal Presidente della Associazione con lettera raccomandata. L’esclusione deve essere inoltre disposta nei confronti del Socio che non osservi quanto previsto dall’Art. 19. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Dei fatti contestati, della decisione presa dal Consiglio Direttivo e di una succinta motivazione di essa deve essere data comunicazione dal Presidente dello stesso con lettera raccomandata a.r. al Socio interessato; dovrà inoltre essere data ogni utile informazione al Collegio dei Probiviri. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza, il Socio colpito da un provvedimento disciplinare può fare ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata, indirizzata al Presidente di detto Collegio, presso la sede sociale, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità, tutti i motivi specifici del ricorso; la presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Qualora venga presentato il ricorso, il Collegio dei Probiviri può, senza alcuna formalità, procedere riservatamente a tutti gli accertamenti che ritiene necessari e può interdire temporaneamente la frequenza nella sede sociale all’incolpato ricorrente. Quindi il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede senza indugio a fissare il giorno e l’ora dell’esame del ricorso, dandone avviso all’associato interessato, almeno otto giorni prima del giorno della convocazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. contenente la contestazione dei fatti e l’avvertenza che l’incolpato ha diritto a partecipare alla discussione, personalmente o a mezzo di un suo delegato, e a presentare memoria scritta o documenti. Il Collegio dei Probiviri decide anche a maggioranza sul ricorso con succinta motivazione che può anche non indicare l’origine o la fonte degli accertamenti fatti. Della decisione del Collegio dei Probiviri deve essere data comunicazione dal Presidente di detto Collegio, per l’esecuzione al Presidente dell’Associazione e, con lettera raccomandata a.r., al Socio ricorrente. Di ogni provvedimento disciplinare divenuto definitivo il Presidente del Consiglio Direttivo deve dare notizia mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi all’Albo Sociale.

Art. 21 - BILANCI

L’esercizio sociale inizia il 1¡ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e il preventivo dell’esercizio in corso. I due documenti, accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere esposti all’Albo Sociale negli otto giorni che precedono quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione che li deve approvare. Alla scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo, con il controllo del Collegio dei Revisori, deve inoltre allegare al rendiconto l’inventario dettagliato di tutti i beni, attività e passività costituenti il patrimonio netto dell’Associazione. Sia il preventivo, sia il rendiconto, devono distintamente esporre specificati in capitoli: 1) i costi attinenti l’attività sportiva; 2) i costi di gestione e di manutenzione ordinaria della sede sociale; 3) i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede sociale. Fermo restando l’obbligo di dare esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo potrà utilizzare gli importi derivanti da minori spese di un capitolo per maggiori spese di un altro capitolo.

Art. 22 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci, dalle eccedenze di bilancio, dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell’Associazione, dai beni mobili ed immobili di proprietà sociale. é fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il complesso dei premi e dei trofei conquistati dalla “Canottieri Lario G. Sinigaglia” dalla sua fondazione avvenuta il 4 gennaio 1891, costituisce patrimonio di gloria inalienabile e, in caso di scioglimento della Società, dovrà essere depositato presso il Museo Civico di Como.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea come previsto dall’Art. 11 del presente Statuto, l’Assemblea stessa determinerà il modo ed i termini della liquidazione nominando uno o più liquidatori anche non soci.

 

Como, 16 aprile 2002

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